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Mondo Militare

Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228

DECRETO LEGGE 228 del 30 DICEMBRE 2021
Pubblicato ieri in G.U. il nuovo DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che contiene una serie di proroghe relative a disposizioni in ambito giuridico militare.
A seguire il testo dell’articolo 16 intitolato “Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa,contabile, tributaria e militare”:
1. Le disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione e’ fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.
3. Il termine di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, e’ ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.
4. All’articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all’esercizio dell’attivita’ giurisdizionale e alla semplificazione delle attivita’ di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
5. All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
6. Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, e’ ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.
7. I termini di cui all’articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022.

 

DL 228 del 30 dicembre 2021

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